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CERTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

venerdì 16 marzo 2012

Le società che intendono partecipare a gare d’appalto, di forniture e di servizi indette dalla P.A., devono presentare ai sensi dell’art. 38 comma 1) lett. b) del D.Lvo 163/2006 autocertificazione inerente la mancanza di pendenze di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.

Possono formulare la richiesta: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

La verifica della veridicità di tale autocertificazione, a norma dell’art. 43 DPR n. 445/2000, grava sulle amministrazioni pubbliche (e sui gestori di pubblico servizio) che hanno l’onere di acquisire direttamente dagli Uffici Giudiziari i documenti comprovanti le circostanze autocertificate.

Alla luce della nota del Ministero della Giustizia n. prot. 167251.U del 07/12/2011, l’Ufficio giudiziario competente al rilascio dell’attestazione (sulla pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965) è il Tribunale del luogo ove risiedono le persone autorizzate a formulare la richiesta.

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