Salta al contenuto

Funzioni istituzionali

Chi siamo

La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento Giudiziario. In particolare le attribuzione generali del Pubblico Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, unitamente ai Vice Procuratori Onorari, ai Servizi Amministrativi ed alla Polizia Giudiziaria costituiscono ogni Procura della Repubblica, sono le seguenti:

  • Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia

    All'interno dell'ordinamento statale il Pubblico Ministero ha il compito generico di vigilare sul rispetto della legge. Per conseguire tale scopo, la Procura della Repubblica svolge funzioni non solo in materia penale, ma anche in ambito civile (ad esempio, nelle questioni di stato civile) e dell’assistenza giudiziaria interna ed estera (ad esempio, legalizzazioni).

  • Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci

    Il Pubblico Ministero può avviare, in taluni tassativi casi, procedimenti civili nell'interesse della collettività e può intervenire in ogni causa nella quale esista un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.). Il Pubblico Ministero ha, inoltre, facoltà di promuovere giudizi di interdizione, inabilitazione e nomina di amministratore di sostegno a tutela delle persone incapaci.

    Ha, infine, la possibilità di proporre istanza di fallimento e di intervenire nel processo di gestione della crisi di impresa (concordati, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento): in tale ultimo ambito, la Procura di Monza ha strutturato un servizio di sistematica partecipazione alle procedure concorsuali di concerto con la Sezione Fallimentare del Tribunale.

    Il Pubblico Ministero esercita, altresì, la vigilanza sul servizio di stato civile.

  • Accertamento dei reati

    La funzione preminente della Procura della Repubblica è quella di accertamento dei reati e di individuazione dei responsabili. Il Pubblico Ministero riceve o acquisisce di propria iniziativa (art. 330 c.p.p.) le notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si evidenzia la realizzazione di un fatto punito dalla legge come reato. A seguito della ricezione di tale notizia il Pubblico Ministero svolge, direttamente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire le investigazioni necessarie per verificare se effettivamente è stato commesso un reato, chi sono i suoi autori e quali prove dovranno essere presentate al Giudice per un eventuale processo. Al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero decide se esercitare l'azione penale, cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'archiviazione del procedimento. Nel processo, il Pubblico Ministero partecipa alle udienze e rappresenta l’organo dell’accusa.

  • Esecuzione dei giudicati in materia penale

    Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale limitatamente alle pene detentive e alle pene accessorie.